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Tassazione delle plusvalenze su azioni: come si calcola

← Magazine · Pubblicato il 29 agosto 2026 · 5 min di lettura

Hai venduto un'azione a più di quanto l'avevi pagata. Su quella differenza si paga un'imposta, e il conto è più semplice di quanto sembri: una sottrazione e una percentuale. Le complicazioni vere sono altre — chi versa l'imposta, che cosa si può sottrarre e che fine fanno le perdite. Vediamo tutto con i numeri davanti.

Che cos'è una plusvalenza

La plusvalenza è il guadagno che realizzi quando vendi un titolo a un prezzo più alto di quello a cui l'avevi comprato. Finché non vendi non esiste: il valore che vedi salire in portafoglio non è tassato, perché l'imposta si applica solo al momento del realizzo, cioè della vendita effettiva.

Sul piano fiscale le plusvalenze su azioni rientrano fra i redditi diversi di natura finanziaria, elencati all'articolo 67 del TUIR (DPR 917/1986). È una categoria distinta da quella dei dividendi, che sono invece redditi di capitale: la differenza sembra una formalità, ma ha una conseguenza pratica importante che vediamo più avanti.

L'aliquota: 26%

Sulle plusvalenze da azioni si applica un'imposta sostitutiva del 26%. L'aliquota è a questo livello dal 1º luglio 2014, portata lì dal decreto legge 66/2014 dopo essere stata al 20% e, prima ancora, al 12,5%.

«Sostitutiva» vuol dire che chiude la partita: quel 26% sostituisce l'IRPEF, quindi la plusvalenza non si somma agli altri redditi e non fa salire l'aliquota su stipendio o pensione.

Il 26% non è però l'aliquota di tutto. Per i titoli di Stato italiani e per quelli emessi da enti e organismi internazionali o da Stati inclusi nella cosiddetta white list, l'Agenzia delle Entrate applica l'aliquota ridotta del 12,5%. Le azioni restano al 26%.

Il calcolo, passo per passo

La base su cui si applica l'imposta è la differenza fra quanto incassi e quanto avevi speso. L'articolo 68 del TUIR la definisce come differenza fra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto, aumentato di ogni onere inerente — in pratica le commissioni — con l'esclusione degli interessi passivi.

Il conto in tre righe:

  1. Incasso netto: prezzo di vendita × quantità, meno le commissioni di vendita.
  2. Costo di acquisto: prezzo medio di carico × quantità venduta, commissioni di acquisto comprese.
  3. Plusvalenza = riga 1 − riga 2. L'imposta è il 26% di quel risultato.

Un esempio. Hai 300 azioni con un prezzo medio di carico di 11,05 € (commissioni incluse) e ne vendi 100 a 14,00 €, con 5 € di commissione sulla vendita.

Se le azioni sono quotate in valuta estera, nel conto entra anche il cambio: il costo si converte al cambio del giorno dell'acquisto e l'incasso al cambio del giorno della vendita, quindi una parte del risultato può nascere dal solo movimento della valuta.

Le minusvalenze e i quattro anni

Se vendi in perdita realizzi una minusvalenza. Non è denaro che torna indietro, ma un credito fiscale: l'articolo 68, comma 5, del TUIR consente di sottrarre le minusvalenze dalle plusvalenze realizzate nello stesso periodo d'imposta e nei quattro successivi. Passati i quattro anni, quello che resta scade e non si recupera più.

Nel gergo delle piattaforme questo credito accumulato è lo «zainetto fiscale»: l'elenco delle perdite ancora spendibili, ognuna con il suo anno di scadenza. È il numero da guardare per capire se una vendita in guadagno pagherà davvero il 26% o attingerà prima al credito.

Restando all'esempio, con 290 € di plusvalenza e 200 € di minusvalenze ancora valide, l'imposta si calcola su 90 €: 23,40 € invece di 75,40 €.

Qui torna la distinzione fra redditi diversi e redditi di capitale. Le minusvalenze si possono compensare solo con altri redditi diversi — cioè altre plusvalenze — e non con i dividendi, che sono redditi di capitale e restano tassati al 26% per intero, come spiegato nell'articolo sulla tassazione dei dividendi. Lo stesso limite vale per i proventi degli ETF e dei fondi comuni.

Chi versa l'imposta: i tre regimi

Il D.Lgs. 461/1997 prevede tre modi diversi di adempiere, e cambiano parecchio la vita pratica.

Regime amministrato (art. 6). Lo scegli affidando i titoli in custodia a un intermediario italiano: è lui il sostituto d'imposta, calcola l'imposta operazione per operazione, la trattiene e la versa. Tu non compili nulla in dichiarazione, e le minusvalenze le gestisce lui nel tuo zainetto. In questo regime il costo di acquisto si determina, per legge, sulla base del costo medio ponderato di ciascuna categoria di titoli.

Regime dichiarativo (art. 5). L'intermediario non trattiene niente: sei tu a dichiarare plusvalenze e minusvalenze nel quadro RT del modello Redditi Persone fisiche e a versare l'imposta. È il regime che si applica di regola quando il conto è presso un intermediario estero senza sostituto d'imposta italiano. Qui, per le partecipazioni, l'articolo 67 comma 1-bis del TUIR presume che si considerino cedute per prime quelle acquisite più di recente.

Regime del risparmio gestito (art. 7). Vale per i patrimoni affidati in gestione: si tassa il risultato maturato nell'anno dalla gestione, non le singole vendite.

Il passaggio da un regime all'altro è una scelta che si comunica all'intermediario, e non è indolore per lo zainetto: chi revoca il regime amministrato deve verificare come vengono trasferite le minusvalenze ancora in essere, perché il credito residuo non si sposta automaticamente in ogni situazione.

Che cosa serve conservare

Chiunque sia a versare l'imposta, i documenti da cui parte il calcolo sono gli stessi: le note informative o gli eseguiti di ogni acquisto e vendita, con data, quantità, prezzo e commissioni, e il riepilogo annuale che l'intermediario mette a disposizione. Sono la prova del costo di acquisto e delle minusvalenze maturate. In regime dichiarativo servono per compilare il quadro RT; in regime amministrato servono per controllare che i conti dell'intermediario tornino, soprattutto dopo un trasferimento di titoli.

In sintesi

Si paga il 26% sulla differenza fra incasso e costo di acquisto, commissioni comprese da entrambe le parti. Le perdite realizzate si sottraggono dai guadagni per quattro anni oltre a quello in corso, ma non dai dividendi. Chi versa dipende dal regime: l'intermediario nell'amministrato, tu con il quadro RT nel dichiarativo. Il resto — quando vendere, quanto, che cosa — non è una questione fiscale, ed è fuori da questo conto.

Domande frequenti

Quanto si paga sulla plusvalenza di un'azione?
Il 26%, sotto forma di imposta sostitutiva. È l'aliquota in vigore dal 1º luglio 2014, fissata dal decreto legge 66/2014. Essendo sostitutiva dell'IRPEF, la plusvalenza non si somma agli altri redditi e non incide sull'aliquota applicata a stipendio o pensione.
Si pagano tasse sui guadagni se non vendo?
No. L'imposta si applica al momento del realizzo, cioè della vendita. Un titolo che sale di valore e resta in portafoglio non genera alcuna plusvalenza tassabile. Diverso è il caso del regime del risparmio gestito (art. 7 del D.Lgs. 461/1997), dove si tassa il risultato maturato nell'anno.
Come si recuperano le minusvalenze?
Sottraendole dalle plusvalenze realizzate nello stesso anno e nei quattro periodi d'imposta successivi, come previsto dall'articolo 68 comma 5 del TUIR. Quello che non viene compensato entro i quattro anni scade. In regime amministrato il conteggio lo tiene l'intermediario, nello «zainetto fiscale».
Posso compensare le minusvalenze con i dividendi?
No. Le plusvalenze sono redditi diversi, i dividendi sono redditi di capitale, e la compensazione è ammessa solo dentro la prima categoria. I dividendi restano quindi tassati al 26% per intero anche se hai minusvalenze in attesa. Lo stesso limite vale per i proventi di ETF e fondi comuni.
Devo dichiarare le plusvalenze nel modello Redditi?
Dipende dal regime. In regime amministrato no: l'intermediario italiano trattiene e versa l'imposta come sostituto d'imposta. In regime dichiarativo sì: plusvalenze e minusvalenze vanno indicate nel quadro RT del modello Redditi Persone fisiche, ed è la situazione tipica di chi opera tramite un intermediario estero senza sostituto d'imposta.
Le commissioni si possono sottrarre dalla plusvalenza?
Sì. L'articolo 68 del TUIR prevede che il costo di acquisto sia aumentato di ogni onere inerente, e le commissioni rientrano fra questi; sono esclusi solo gli interessi passivi. Nel calcolo si tolgono sia le commissioni pagate all'acquisto sia quelle pagate alla vendita.