Minusvalenze: come si recuperano ed entro quando
← Magazine · Pubblicato il 14 settembre 2026 · 5 min di lettura
Quando vendi un titolo a meno di quanto l'hai pagato, la perdita non sparisce: il fisco la tiene da parte e la sottrae ai guadagni che realizzi dopo. Qui vedi come funziona questo recupero, entro quando va usato e perché alcuni guadagni non lo possono assorbire.
Cos'è una minusvalenza
Una minusvalenza è la perdita che realizzi quando vendi un titolo a un prezzo più basso del suo costo, cioè del prezzo medio di carico: il prezzo medio a cui hai comprato, commissioni comprese. Conta solo al momento della vendita. Un titolo che in portafoglio vale meno di quanto l'hai pagato, finché lo tieni, non genera alcuna minusvalenza.
La plusvalenza è il caso opposto: vendi sopra il costo e realizzi un guadagno. Il calcolo passo per passo è nell'articolo su come si calcola la plusvalenza su azioni.
Come si recupera una minusvalenza
La minusvalenza si recupera sottraendola alle plusvalenze: prima a quelle dello stesso anno e, per la parte che avanza, a quelle degli anni successivi fino al quarto. Lo stabilisce l'articolo 68, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che somma plusvalenze e minusvalenze e permette di portare l'eccedenza delle perdite nei periodi d'imposta successivi «ma non oltre il quarto».
Un esempio con numeri inventati. Nel 2026 vendi un'azione e realizzi una minusvalenza di 2.000 euro, e quell'anno non hai altri guadagni. Nel 2028 vendi un altro titolo con una plusvalenza di 3.000 euro. La base su cui si pagano le tasse diventa 3.000 − 2.000 = 1.000 euro. Con l'aliquota del 26% fissata dall'articolo 3 del D.L. 66/2014, l'imposta è 260 euro invece di 780.
Se nel 2028 la plusvalenza fosse stata di 1.500 euro, la minusvalenza l'avrebbe coperta tutta e i 500 euro rimasti sarebbero passati agli anni seguenti, sempre dentro lo stesso limite.
Entro quando va usata
Una minusvalenza si può usare nell'anno in cui la realizzi e nei quattro anni successivi. Per una persona fisica il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, quindi una perdita realizzata nel 2026 si può sottrarre a plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2030. Il limite viene dall'articolo 68, comma 5, del TUIR per chi dichiara da sé, e dall'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 461/1997 per chi lascia fare i conti alla banca.
Le perdite si consumano a partire dalle più vecchie, e quelle che a fine quarto anno non hanno trovato plusvalenze da compensare non si possono più usare.
Con quali guadagni si compensa, e con quali no
Le minusvalenze si compensano solo con i «redditi diversi» di natura finanziaria, cioè le plusvalenze da vendita di azioni, obbligazioni e altri titoli e i proventi dei contratti derivati, elencati nell'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR. Non si compensano con i «redditi di capitale», che l'articolo 44 del TUIR tiene in una categoria separata.
Fra i redditi di capitale ci sono i dividendi, le cedole delle obbligazioni e, secondo la lettera g) dell'articolo 44, i proventi dei fondi comuni: questa voce comprende gli ETF, che sono fondi quotati. Da qui nasce un'asimmetria.
- Vendi un ETF in perdita: la perdita è una minusvalenza (reddito diverso) e si può sottrarre alle plusvalenze su azioni o obbligazioni.
- Vendi un ETF in guadagno: il guadagno è un reddito di capitale e viene tassato per intero, senza assorbire le minusvalenze che hai da parte.
Anche le perdite sui titoli di Stato hanno una regola propria: i redditi diversi su titoli di Stato italiani ed esteri della lista dei Paesi collaborativi si contano al 48,08% del loro ammontare, come prevede l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 461/1997. Così la tassazione effettiva resta al 12,5%. Una minusvalenza di 1.000 euro su un titolo di Stato vale quindi 480,80 euro di perdita da compensare. Come l'imposta pesa sui diversi strumenti lo trovi anche nell'articolo su ETF ad accumulazione e a distribuzione.
Nel regime amministrato ci pensa la banca
Nel regime amministrato, cioè quando la banca o il broker italiano applicano le tasse al posto tuo, il recupero è automatico. L'intermediario sottrae le minusvalenze alle plusvalenze realizzate «nell'ambito del medesimo rapporto», nello stesso anno e nei quattro successivi (articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 461/1997).
Le perdite restano però legate a quel conto titoli. Se chiudi il rapporto o revochi il regime, la stessa norma prevede che l'intermediario ti rilasci una certificazione con le minusvalenze ancora da usare. Con quella certificazione puoi:
- portarle su un altro conto in regime amministrato intestato alle stesse persone, dove verranno compensate con i guadagni futuri, sempre entro il quarto anno da quello della vendita;
- indicarle nella dichiarazione dei redditi e compensarle lì con plusvalenze tassate in regime dichiarativo.
La certificazione è anche il documento con cui si ricostruisce il conto, perché il nuovo intermediario non ha altro modo di sapere quali perdite ti porti dietro.
Nel regime dichiarativo si scrive nel quadro RT
Nel regime dichiarativo, quello di chi usa un broker estero che non fa da sostituto d'imposta, le minusvalenze si indicano nel quadro RT del modello Redditi Persone Fisiche. L'articolo 68, comma 5, del TUIR mette una condizione precisa: il riporto vale se la minusvalenza è indicata nella dichiarazione relativa all'anno in cui l'hai realizzata.
In pratica, ogni anno il quadro RT riporta le minusvalenze nuove e quelle degli anni precedenti ancora utilizzabili, e le sottrae alle plusvalenze dell'anno. Per tenere il conto in ordine serve sapere, vendita per vendita, costo e prezzo di realizzo. La pagina Vendite di Quotine mostra per ogni anno le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, con il costo calcolato al prezzo medio di carico. Il riporto delle perdite degli anni precedenti resta un conto da fare a parte.
Cosa cambia dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 le regole sui redditi finanziari si leggono in un nuovo testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117. Su Normattiva l'articolo 6 del D.Lgs. 461/1997 risulta abrogato da quel decreto, con effetto da quella data.
Il decreto nasce dalla delega dell'articolo 21 della legge 111/2023, che chiede al Governo di riordinare e coordinare in testi unici le norme fiscali in vigore. Per le vendite fatte fino al 31 dicembre 2026 valgono gli articoli citati qui sopra. Per quelle dal 2027 in poi, i riferimenti vanno cercati nella nuova numerazione del testo unico.
Domande frequenti
- Per quanti anni si possono recuperare le minusvalenze?
- Nell'anno in cui le realizzi e nei quattro successivi. Una minusvalenza del 2026 si può sottrarre a plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2030, come prevede l'articolo 68, comma 5, del TUIR.
- Le minusvalenze si compensano con i guadagni degli ETF?
- No. Il guadagno realizzato vendendo un ETF è un reddito di capitale secondo l'articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR, e non assorbe le minusvalenze. La perdita realizzata vendendo un ETF, invece, è una minusvalenza e si può sottrarre alle plusvalenze su azioni e obbligazioni.
- Se cambio banca perdo le minusvalenze?
- No. Quando chiudi il rapporto, la banca rilascia una certificazione con le minusvalenze ancora utilizzabili (articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 461/1997). Puoi usarla su un altro conto in regime amministrato intestato alle stesse persone oppure nella dichiarazione dei redditi, entro il quarto anno successivo a quello della vendita.
- Le minusvalenze si compensano con i dividendi?
- No. I dividendi sono redditi di capitale secondo l'articolo 44 del TUIR, mentre le minusvalenze si compensano solo con i redditi diversi di natura finanziaria, come le plusvalenze da vendita di titoli.
- Un titolo in perdita che non ho venduto conta come minusvalenza?
- No. La minusvalenza nasce solo con la vendita, confrontando il prezzo di realizzo con il prezzo medio di carico. Finché tieni il titolo, la perdita resta sulla carta e non entra nei conti fiscali.